AGGIORNAMENTO DEL SUPER BONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CONDOMINI
L’aggiornamento da parte di ENEA del 10 settembre 2018, ha interessato la scheda tecnica sull’accesso alle detrazioni fiscali per le parti comuni dei complessi condominiali.
Una tra le principali novità è il riconoscimento della detrazione fiscale (dal 70 all’85% a seconda dei casi) nel caso in cui se al momento della richiesta del bonus gli edifici sono accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, allineati con il pagamento di eventuali tributi e dotati di impianto termico.
Tale scheda descrittiva, debitamente redatta e firmata da un tecnico competente abilitato (sia esso architetto, perito o ingegnere regolarmente iscritto all’albo professionale) deve essere inviata entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, collegandosi al sito http://finanziaria2018.enea.it/.
Il totale della detrazione fiscale varia in base alle tipologie di intervento effettuato:
1) interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali
(riguardanti l’involucro dell’edificio per una percentuale superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, si ha una detrazione del 70%)
2) stessi interventi del punto 1 mirati a migliorare le prestazioni energetiche invernali ed estive
(detrazione del 75%)
3) medesimi interventi del punto 1 e 2, riguardanti l’adeguamento e la riduzione del rischio sismico (detrazione dell’80%)
4) stessi interventi dei punti 1 e 2, riguardanti la riduzione di due classi di rischio sismico inferiore (detrazione 85%)
Per gli interventi dei punti 1 e 2, il tetto massimo di spesa agevolabile è di 40.000 €, moltiplicato per il numero delle unità condominiali. Per gli interventi descritti ai punti 3 e 4 il massimo è di 136.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.