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Superbonus 30 & 30: gli ultimi aggiornamenti

Superbonus 30 & 30: gli ultimi aggiornamenti

La data di scadenza per gli interventi di ristrutturazione del SuperBonus 110% è il 30 di settembre, o meglio entro questa data sarà necessario aver effettuato almeno il 30% dei lavori.

Facciamo un po’ di chiarezza sui punti salienti che coinvolgono circa 243.907 asseverazioni con un totale di investimenti ammessi alla detrazione pari a 43,018 miliardi di euro e detrazioni a carico dello Stato.

Chi è coinvolto dalla scadenza del 30 settembre 2022?

La scadenza non riguarda altri casi, come ad esempio i condomini o gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.

Se non si riesce a garantire il 30% al 30 settembre cosa si rischia?

Come già spiegato in questo articolo, dipende dalla data di inizio lavori:

  • per i lavori iniziati prima del 30 giugno 2022 che al 30 settembre non superano il 30%, è possibile detrarre al 110% solo le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
  • per i lavori iniziati dopo il 30 giugno 2022 che al 30 settembre 2022 non superano il 30% non è possibile detrarre nulla al 110%.

A cosa si riferisce il 30% dei lavori?

Nel calcolo del 30%, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, “si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni” previste dalla ristrutturazione “e non solo a quelle oggetto di agevolazione”, ad esempio si possono includere nei lavori già fatti i lavori che prevedono il 50% di detrazione come il cambio degli infissi o l’istallazione di un impianto di condizionamento.  L’effettivo raggiungimento del 30% dei lavori dovrà essere provato dal direttore dei lavori. E non basta una autocertificazione. Il professionista dovrà sottoscrivere una dichiarazione da allegare alla documentazione di cantiere per la chiusura dei lavori e dovrà tenerla a disposizione degli organi di controllo.

Per il conteggio del 30% il comma 8 bis fa espressamente riferimento ai lavori “effettuati”.

Quindi non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi.